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Statuto

 

STATUTO A. S. D. TEOLO VOLLEY

Art.1 – Costituzione, denominazione e sede
Sulla base della collaborazione tra le società “A.P.D.P. BRESSEO TREPONTI” e la “A.S.D. C.S.R. TEOLO”, per condivisione di scopi e di intenti, valutate le notevoli convenienze di unire le forze e le risorse impegnate in un’unica associazione sportiva per la gestione dell’attività sportiva pallavolistica nel territorio comunale, si conviene di costituire l’Associazione denominata “TEOLO VOLLEY Associazione Sportiva Dilettantistica“ ( in seguito più brevemente indicata come “ Associazione “ ), ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi dell’Art.36 del Codice Civile, con sede in Bresseo di Teolo provincia di Padova Via XXV Aprile 11/a.
Per le riunioni del Consiglio Direttivo, le assemblee ed eventuali altre attività ricreative verrà in via preferenziale richiesta la disponibilità della Parrocchia mediante concessione delle sale e spazi parrocchiali e in seconda ipotesi presso la sede del C.S.R. TEOLO.
 
Art.2 – Logo e colori sociali.
Il logo dell’associazione che porta la scritta centrale e dominante “TEOLO VOLLEY” manterrà sempre in secondo piano le denominazioni delle due società dalle quali viene formata e quindi le scritte “A.P.D.P. BRESSEO TREPONTI 1983” e “CSR TEOLO” oltre ad un eventuale simbolo che potrà essere deciso dal consiglio direttivo.
I colori sociali sono il NERO e il BIANCO i quali saranno sullo sfondo del logo e sulle tute e borse degli atleti/e.
 
Art.3 - Scopi
L’associazione è apolitica e non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell’attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche in forme indirette, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.
L’associazione ha scopo di praticare e propagandare l’attività sportiva della pallavolo, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della Pallavolo; svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport pallavolo.
L’Associazione intende promuovere un’educazione sportiva che viva l’esperienza dello sport come momento di crescita e di impegno in una visione ispirata alla concezione cristiana dell’uomo e della vita nonché il rispetto della natura e dell’ambiente.
Nella realizzazione dei propri fini, cerca la collaborazione delle famiglie affinché sia possibile un costante e corrente dialogo tra dirigenti e atleti/e e sostenitori.
L’associazione curerà con ogni attenzione che la propria attività sia in sintonia non solo con i valori della famiglia e della comunità cristiana, ma anche con le esigenze, le date e gli orari della vita parrocchiale e sia rivolta in modo prevalente ai ragazzi e ai giovani.
Si impegna inoltre a partecipare alle attività ricreative (feste, cene, ecc..) organizzate dalla parrocchia e a invitare e coinvolgere quest’ultima nelle attività ricreative oltre che sportive organizzate dall’Associazione.
 
Art.4 – Fair Play
L’associazione applica un Codice di Etica Sportiva partendo dal principio che le considerazioni etiche insite nel "gioco leale" (fair play) non sono elementi facoltativi, ma qualcosa d'essenziale in ogni attività sportiva, in ogni fase della politica e della gestione del settore sportivo.
Ritiene fondamentale avere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo per i bambini e i giovani; non premiare in alcun modo i comportamenti sleali, né adottarli personalmente, né chiudere gli occhi su quelli di altri; prevenire e perseguire in modo appropriato ogni comportamento sleale, garantire che il proprio livello di formazione e di qualificazione sia adatto ai bisogni dei bambini in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo.
L’Associazione si impegna:
A garantire che la salute, la sicurezza e il benessere psicofisico dei bambini o dei giovani atleti/e vengano prima di ogni altra considerazione come il successo - anche per interposta persona - o la reputazione dell’associazione sportiva, dell'allenatore o del genitore;
A far vivere ai bambini un'esperienza di sport che li incoraggi a partecipare per tutta la vita ad una sana attività fisica;
A evitare di trattare i bambini semplicisticamente come piccoli adulti, a essere coscienti delle trasformazioni fisiche e psicologiche implicate nella maturazione giovanile e di come questi cambiamenti influiscono sulla prestazione sportiva;
A evitare di imporre ai bambini aspettative sproporzionate alle proprie possibilità;
A mettere in risalto il piacere e la soddisfazione di fare sport, e non esercitare pressioni indebite contrarie al diritto del bambino di scegliere liberamente sulla sua partecipazione;
A dedicare un interesse uguale ai giovani con maggiore o minore talento; sottolineare e premiare, oltre che i successi agonistici più evidenti, la progressione individuale e l'acquisizione di capacità personali;
A incoraggiare i più piccoli a elaborare propri giochi con proprie regole, ad assumere il ruolo di allenatore, giudice di gara e arbitro oltre che quello di partecipante; a elaborare propri incentivi e sanzioni per il fair play o per atti di slealtà, ad assumersi la responsabilità personale delle proprie azioni;
A fornire ai giovani e alle loro famiglie la maggiore informazione possibile sui rischi e sui benefici potenziali relativi al raggiungimento incondizionato di elevate prestazioni sportive.
 
Art.5 - Affiliazione
L’associazione procederà alla propria affiliazione alla FIPAV. Con l’affiliazione, l’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIPAV (e degli altri enti promozionali di discipline sportive dilettantistiche cui dovesse iscriversi in seguito), e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FIPAV e/o degli enti promozionali stessi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
 
Art.6 - Funzionamento
L’associazione, garantisce al proprio interno il rispetto dei principi di democrazia, di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dell’elettività delle cariche sociali. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all’associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all’entità e la complessità dell’impegno richiesto); nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
In ogni caso le risorse finanziarie a disposizione annualmente saranno impiegate prevalentemente per lo sviluppo dell’attività giovanile, a partire dalle fasce di età più giovani, progressivamente a scalare fino alle categorie superiori.
 
Art.7 – Domanda di ammissione
L’associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.
 
Art.8 - Durata
L’associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.
 
Art.9 - Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni mobili e immobili acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate commerciali connesse all’attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) contributi dei soci, degli Enti, di eventuali Aziende sponsorizzatrici e dei privati, da altri proventi derivanti dalle attività statutarie, da liberalità.
b)  proventi dalle “quote associative” e dalle eventuali “quote integrative”.
c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici, privati, Associazioni e soci.
d) proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 
Art.10 – Quota associativa
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all’atto dell’adesione iniziale che dei successivi rinnovi.
Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all’assemblea.
I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile non è mai rivalutabile né rimborsabile.
Il Consiglio Direttivo potrà assolvere dal pagamento della quota eventuali soci/atleti/e che si trovino in condizioni economiche precarie allo scopo di favorirne la partecipazione alle attività, il tutto nel massimo riserbo e nella tutela della privacy.
 
Art.11 –Soci
Possono far parte dell’Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo o a condizione.
Chi intende aderire all’Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvare e osservare lo Statuto e i regolamenti.
Il Consiglio Direttivo entro due mesi esamina le domande presentate e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro il termine predetto la domanda si intende respinta.  
La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.
Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione e sono a loro disposizione le strutture, i mezzi e le attività dell’Associazione; il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d’uso interni vigenti.  
I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.
Tutti i soci hanno indistintamente:
a)   il diritto a partecipare ad ogni attività associativa.
b)   il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
c)   il diritto di voto per l’approvazione del bilancio o rendimento economico e finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto.
Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri anche:
a)   sostenere e collaborare alle attività promosse dall’Associazione.
b)   partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo.
c) tenere all’interno degli ambienti dell’Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all’educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali.
d) offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell’Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.
 
Art.12 – Decadenza dei soci
Gli associati cessano di appartenere all’associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.
Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.
L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso.
L’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo annualmente in sede di revisione del libro dei soci, sentito l’associato interessato.
Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
 
Art.13 - Assicurazione
L’Associazione provvederà, direttamente o tramite le federazioni o enti cui è associata, a dotarsi di copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi. Potrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.
 
Art.14 - Organi
Sono organi dell’associazione: l’Assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell’associazione; uno o due Vice Presidenti; il Segretario.
Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
 
Art.15 - Assemblea
L’assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell’associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa, le sue deliberazioni sono sovrane.
 
Art.16 – Compiti dell’Assemblea
L’assemblea riunita in via ordinaria:
-   approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
-   nomina per elezione i componenti del Consiglio Direttivo.
L’assemblea è convocata in via straordinaria:
-   per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell’associazione;
-  quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Per l’elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto, negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell’Assemblea.
 
Art.17 – Riunione e costituzione dell’Assemblea
L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’assemblea avverrà minimo quidici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e negli spazi e palestre dove sono svolte le attività. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
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Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L’associato non può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato nemmeno se munito di delega scritta.
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione sono approvate nell’assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti (metà più uno degli associati aventi diritto di voto deliberativo); ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti (numero maggiore di voti espressi dai presenti rispetto alle altre opzioni proposte. Gli astenuti, dunque, non contano.)
Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.
Lo scioglimento dell’associazione è validamente deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo (maggioranza qualificata).
 Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
 
Art.18 - Presidente
 Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra gli associati, dura in carica tre anni e rappresenta l’associazione e ne manifesta la volontà.
La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
 
Art.19 – Vice Presidente/i
Il Vice Presidente dell’associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra gli associati, dura in carica tre anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.
Il Consiglio Direttivo, con lo scopo di assistere al meglio ai compiti del Presidente, ha la facoltà di nominare due Vice Presidenti. I loro compiti saranno opportunamente e specificatamente ripartiti e in caso di assenza del Presidente la precedenza toccherà in ordine al più anziano di età. In questo caso i consiglieri rimarranno in numero pari.
In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, il Vice Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.
 
Art.20 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell’associazione che lo presiede; il/i Vice Presidente/i; da 5 a 15 Consiglieri, (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall’assemblea), il Segretario.
Stanti i valori di fondo che ispirano l’azione dell’Associazione, il Rappresentante pro-tempore della locale comunità cristiana o un suo delegato appartenete al consiglio pastorale parrocchiale, è automaticamente uno dei Consiglieri eletti (“di diritto”). Questi esercita il suo servizio pastorale nell’Associazione, non ha compiti di gestione, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola e di voto.
I Consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della disciplina dilettantistica dell’attività sportiva pallavolistica e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci.
Al Consiglio Direttivo compete in particolare:
a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di ottobre, di un rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’anno precedente.
b) la presentazione in tale occasione anche un piano programmatico relativo all’attività da svolgere nel nuovo anno sociale.
c)  l’attuazione delle linee programmatiche approvate dall’Assemblea.
d)  l’individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali.
e) la fissazione delle quote sociali e delle quote integrative per la partecipazione alle attività sportive.
f) la proposta di modifica dello Statuto, e la proposta di emanazione e di modifica dei regolamenti sociali.
g) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti negli Organismi pubblici e privati.
h) la facoltà di nominare tra i soci, dei soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo Stesso.
. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.
La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
 
Art.21 – Segretario e tesoriere
Il Segretario e il tesoriere sono nominati dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Durano in carica finché vige il Consiglio che li ha nominati.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni, costituisce e aggiorna l’archivio dell’Associazione ed attende alla corrispondenza.
Il Tesoriere redige il libro delle entrate e delle uscite, cura l’ordinaria tenuta della contabilità, al termine di ciascun esercizio sociale predispone il bilancio consuntivo e preventivo, custodisce il fondo comune. Al Tesoriere è affidata la gestione della cassa sociale, egli provvede all’incasso delle quote associative, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e all’esecuzione dei dovuti pagamenti di importo non superiore ai 250,00 €. Per pagamenti di importo superiore sarà necessaria l’autorizzazione preventiva o con ratifica successiva del Consiglio Direttivo o del Presidente.
 
Art.22 – Decadenza degli organi associativi
I titolari degli organi associativi decadono:
Per dimissioni (l’intero Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti);
Per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il Dirigente per il quale è proposta.
Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell’associazione comportano la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15 comma 2.
Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti anche se non contemporanei ma comunque nell’arco del triennio.
In questa ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell’Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l’ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell’Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.
 
Art.23 – Obblighi di comunicazione
La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi, nonché le modifiche al presente statuto,  devono essere comunicate alla FIPAV unitamente a copia del verbale.
 
Art.24 - Bilancio
Il Tesoriere redige entro i primi quattro mesi di ciascun anno il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario dell’anno trascorso da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, è affidata al Tesoriere all’uopo nominato.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.
 
Art.25 – Rappresentanti degli atleti/e e dei tecnici
Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FIPAV, per il costante aggiornamento degli atti federali.
 
Art.26 – Devoluzione del patrimonio
La durata dell’associazione è illimitata. In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla FIPAV.
 
Art.27 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Pallavolo.
In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FIPAV, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di PADOVA
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’arbitrato avrà sede in PADOVA e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Pallavolo.
 
Art.28 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’associazione in contrasto con esso.

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